| ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI REGGINI
"
Riforma della legislazione nazionale del turismo"
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 27 febbraio
2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1.
(Princìpi)
1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti
della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione
ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale
del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita
culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire
le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale,
regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale
delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni
locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare
riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione,
delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla
fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento
ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte
capacità motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso
l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome
espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e
tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della
vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza
del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando
le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge
nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con
particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali
necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto
dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla
base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente
comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in
particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi
al turismo, nonchè l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali
svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria
in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente
del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i princìpi e gli obiettivi
per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria
degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il
decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la
tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione
e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore
e delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale
delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard
omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative
delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche
cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono
attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali
cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione
europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale
delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili
omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti
nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite
senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non
convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze
concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione
e ripartizione dei relativi canoni, nonchè di durata delle concessioni,
al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo
delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito
per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che
operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio
delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi
relativi:
a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve
tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello
svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo
dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti
dall'articolo 5, nonchè dei sistemi o reti di servizi, di strutture e
infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani
di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con
gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati
a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune,
sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti
del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e
allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso
l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità delle
modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione
dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie
territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai princìpi e agli
obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo
comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili,
in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini
di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata
in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata
secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si
applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni
sono ridotti alla metà.
Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del
Consiglio dei ministri indìce almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni
comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti
delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici,
dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni
senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste
e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti
per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida.
La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida,
con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali
riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze
del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni
annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonchè le associazioni
nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi
turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque
effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione
per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento
a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie
di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle
norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative
competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema
turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale
e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione
e la riconoscibilità del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente
articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della
direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
« d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo,
su cui verte il diritto oggetto del contratto»;
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
« Art. 7. – (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la
forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale
versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie
nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria
o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria
o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione,
a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva
escussione del venditore».
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente
o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori
ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la
facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie
con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati
dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche,
compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi
turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con
le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica,
nonchè con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione
tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo
economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte
I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di
cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti
dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e
la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali,
predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che
perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra
le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione
dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad
alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza
ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi
al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per
gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la
standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo
di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità,
e di club di prodotto, nonchè alla tutela dell'immagine del prodotto turistico
locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione
della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate
dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi
di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo
che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento
del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo
dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno
parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in
un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito,
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito
Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione
di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per
gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione
delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento
delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso
predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali
promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati
al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la
promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5,
con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento
della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi
dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7.
(Imprese turistiche e attività professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche,
organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la
gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture
e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi
turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993,
n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione
per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni,
i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere
previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo
17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie
a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa
vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di
promozione dell'attività turistica, nonchè servizi di assistenza,
accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma
5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto
il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti
ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e
ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità,
previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione
che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per
gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti
dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata
in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative,
culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di
cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti
ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro
da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni
devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva
n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo
giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della
popolazione, nonchè le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11
luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini
istituzionali.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO
TURISTICO
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
« Art. 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture
ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonchè i
proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere,
ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione
dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla
provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della
carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo
le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto
o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti
a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme
al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata
a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari
e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno
dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti
del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare
all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone
alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore
successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di
effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure
territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi
informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro dell'interno».
Art. 9.
(Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti
ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato
l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente
alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande
alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura
ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima
autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole
per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle
persone alloggiate, nonchè ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta
salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui
all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono
essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza,
nonchè di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli
otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione
al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata
necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data
del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo
superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel
registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali
ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica
e igienico-sanitaria, nonchè a quelle sulla destinazione d'uso dei locali
e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo
17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente
articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico
ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato,
la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero,
in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata
per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per
un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma
4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o
dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni
dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine
di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero
di aver avviato le relative procedure amministrative».
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e
nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano
ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa
l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste
in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli.
Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano
le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre
ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni
turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del
procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa
alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.
Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)
1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato «Fondo»,
al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private
quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati
da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio
turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di
pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati
in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare
i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni
le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree
depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di
collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale
dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e
dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione
per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato
un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire
7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINANZIARIE
Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento
non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo
5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore
del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente
legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento
al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della
presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi
delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925,
n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo
7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della
legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione
le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative,
che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente
le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge
e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee
guida.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata
la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno
2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno
2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio
2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo
6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
LEGGI ASSUNZIONI
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
"
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro
a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES".
Apprendistato
LEGGE 24 giugno 1997, n. 196 (IN Suppl. ordinario n. 1367L. alla Gazz. Uff.
n. 154, del 4 luglio). Norme in materia di promozione dell'occupazione. Con
modificazioni nella legge 27 dicembre 1997, n.449; nella legge 23 dicembre
1998, n.448; nel decreto-legge 8 aprile 1998, n.78.
Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532
"
Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma
2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25"
Legge 12 marzo 1999, n. 68
"
Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Home page
|