ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI REGGINI
CONTRATTO DI LAVORO
Il giorno 19 del mese di luglio 2003
tra FEDERALBERGHI - FIPE - FAITA - FIAVET - FEDERRETI
con la partecipazione di CONFCOMMERCIO
e FILCAMS - CGIL / FISASCAT -CISL / UILTuCS - UIL
in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 175 e 176 del CCNL Turismo
22 gennaio 1999 si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende
del settore Turismo
Premessa
Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo
del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le
parti confermano di sviluppare, ad ogni livello, il proprio confronto.
Il presente contratto ne realizza, per quanto di propria competenza, le finalità e
gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione
delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli
e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale
nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica
delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici
economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta
e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare
pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane;
- definendo il complesso normativo ed economico che dovrà essere assunto
come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento
legislativo che garantisca l'efficacia del sistema contrattuale.
Le parti - nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando
le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle Organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno inteso realizzare con
il presente contratto non solamente una fase negoziale, bensì un confronto
globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle potenzialità del
turismo, dandosi atto reciprocamente della necessità di favorire lo
sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della
base produttiva, anche attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del
lavoro, nonché il superamento della stagionalità, ed un recupero
della capacità competitiva delle imprese sui mercati internazionali.
In tale ottica, le parti si impegnano comunemente a richiedere l'eliminazione
degli elementi di carattere fiscale e tariffario che costituiscono una penalizzazione
per il settore e una distorsione della concorrenza su base comunitaria.
In questo quadro, le parti intendono intraprendere una prassi di iniziative
congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di
impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali ed a consolidare
il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale,
cui destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria,
mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione
della ricchezza e della occupazione del Paese.
Attraverso tale metodo le parti intendono affrontare congiuntamente il nodo
delle politiche nazionali di sostegno alle crisi congiunturali e/o strutturali
del settore, anche legate a fattori esogeni al sistema economico
Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale
della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione, attraverso
la valorizzazione della realtà dei diversi mercati del lavoro a livello
locale, per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite
alle parti sociali ai vari livelli di competenza.
Per favorire l'adozione di politiche di inclusione, le parti promuoveranno
la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto,
anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari,
concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti,
nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Analogamente, le parti convengono di mettere in atto le opportune iniziative
nei confronti della Unione europea, al fine di utilizzare al meglio le opportunità offerte
dalla legislazione comunitaria in materia di turismo, ivi compreso il turismo
sociale e lo sviluppo del sistema dei buoni vacanza di cui alla legge n 135
del 2001.
Le parti concordano, inoltre, sull'esigenza di partecipare attivamente affinché lo
sviluppo del dialogo sociale, in sede comunitaria, affronti l'analisi e l'approfondimento
delle politiche settoriali e dei percorsi di armonizzazione delle normative
legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare
riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei
titoli professionali
Le parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura
contrattuale, sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli
le relazioni sindacali
Per il raggiungimento di questo obiettivo le parti, a tutti i livelli, anche
con riferimento alla realtà delle aziende multilocalizzate, sono reciprocamente
impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento
organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione
di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi,
anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale
insorgere di conflittualità tra le parti, anche nell'ottica di favorire
lo sviluppo dei CAE.
In questo senso, le parti assegnano rilievo al sistema degli Enti bilaterali
e dei centri di servizio, ai fini della promozione e del monitoraggio di politiche
attive del mercato del lavoro.In tale ambito, le parti convengono sull'opportunità di
valorizzare il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato come
strumenti utili ad affrontare la realtà del lavoro nel settore, così come
definiti nel CCNL.
A fronte della concorde valutazione sulla necessità di politiche di
investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore
turismo, le parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti
normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni
coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonché funzionale
alla individuazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi
nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali.
Ai fini del processo di recupero e sviluppo di efficienza e produttività,
le parti - ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità e competenze
- riconoscono la necessità di porre in essere iniziative atte a rafforzare
e valorizzare il ruolo del settore turismo nel quadro della programmazione
nazionale, anche tramite appositi provvedimenti legislativi e finanziari tesi
ad una efficace tutela dei livelli produttivi e occupazionali e per il riequilibrio
delle condizioni che sfavoriscono la situazione italiana rispetto al contesto
europeo.In particolare, le parti convengono di elaborare interventi congiunti
ed iniziative nei confronti del Governo e delle regioni al fine di non pregiudicare
le prospettive di mantenimento o di potenziale sviluppo dell'occupazione nel
Mezzogiorno d'Italia e nelle attività stagionali, con particolare riferimento
alla disciplina degli incentivi per l'occupazione e per la sua stabilizzazione.
Le parti, inoltre - tenuto conto della specifica caratteristica di intersettorialità del
turismo e della sua forte dipendenza dal contesto economico con particolare
riferimento alle problematiche dell'ambiente, del trasporto, ed, in generale,
delle carenze infrastrutturali nel suo insieme - intendono promuovere ad ogni
livello iniziative idonee al fine di realizzare un quadro di riferimento economico
ed istituzionale efficace per lo sviluppo del turismo ed, in particolare, per
porre in essere condizioni omogenee rispetto agli altri settori.
In tale contesto le parti valutano indifferibile l'adozione di strumenti e
l'impegno di risorse che consentano una organica politica di promozione del
sistema Paese adeguata rispetto al contributo offerto dal turismo alla formazione
della ricchezza nazionale.
Le parti ribadiscono la centralità del lavoro nel processo di realizzazione
e di erogazione del servizio turistico, ed in considerazione di tale interesse
si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche
una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi
destinati al settore, con particolare riferimento al ruolo degli Enti bilaterali
e delle fondazioni per la formazione continua.
Inoltre, le parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale
di confronto sul turismo tra Governo e parti sociali con particolare riferimento
allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale;
le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano
essere attivate anche al livello regionale.
In questo quadro, le parti, considerata la competenza assegnata alle regioni
ed alle province in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano
a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti bilaterali, con gli Assessorati
regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare
le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993,
ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali
tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo
finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale,
anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione
di secondo livello.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi
trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto
dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una
qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle
parti stipulanti il presente contratto.
Inscindibilità delle norme contrattuali
Il comma 2 dell'articolo 2 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito
dal seguente:
(2) Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce
in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo ed inderogabile per
i lavoratori delle aziende di cui al precedente articolo 1 e costituisce condizione
necessaria per il godimento di benefici normativi e contributivi, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e dell'articolo
3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio
1993, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.Secondo livello di contrattazione
L'articolo 10 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Articolo
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o
territoriale.
(2) I relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che
abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello
si svolge:a) a livello aziendale per le aziende che occupano più di
quindici dipendenti;b) a livello territoriale per le aziende che occupano sino
a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di
quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale;
per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello
regionale; c) a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva,
salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di
unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato
nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in
quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente
previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti
alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte
volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni
di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso
ad agitazioni, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma
rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo
precedente.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture
sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti
il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli
comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni
aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni
nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.
Dopo l'articolo 11 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:
INDICATORI
Articolo
(1) Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993,
per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati
previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente
riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti
gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali
il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando
che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma
aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei
dati aziendali e personali.
(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato
nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione,
tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni,
anche combinati tra loro:aziende alberghiere- capacità ricettiva (ISTAT,
Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)- presenze turistiche
(ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)- dipendenti
(INPS, ISTAT)- giornate lavorate (INPS)complessi turistico ricettivi dell'aria
aperta- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali
per il turismo)- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali
per il turismo)- dipendenti (INPS, ISTAT)- giornate lavorate (INPS)pubblici
esercizi e stabilimenti balneari- produttività nazionale P.E. (ISTAT)
o territoriale- Pil pro capite provinciale (Unioncamere)- consumi energia elettrica
per uso non domestico (Distributori)- flussi turistici (Enti pubblici regionali
e/o territoriali per il turismo)- dipendenti (INPS, ISTAT)ristorazione collettiva-
fatturato- ore lavorate- dipendentiimprese viaggi e turismo- composizione dei
viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT)- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP)-
vendita biglietteria ferroviaria- dipendenti (INPS, ISTAT)(3) Le parti si danno
atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo
e non esaustivo.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti concordano di apportare le seguenti modificazioni/integrazioni alla
classificazione del personale:
LIVELLO TERZO
Responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata
da pluralità di locali con identità di logo e standardizzazione
di prodotto e di processi operativi) intendendosi per tale colui che in subordine
alla direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa,
opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa
e di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.
(Pubblici esercizi)
LIVELLO QUARTO
Barman-barwoman
(Alberghi)
LIVELLO QUINTO
Operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria
attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio
di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati,
ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali
da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori,
in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede
alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione,
alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative
attrezzature.
(Pubblici esercizi e Alberghi)
Addetto alla sicurezza (discoteche, locali da ballo, ecc), intendendosi per
tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari,
sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della
clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda.
Enti bilaterali
Dopo l'articolo 18 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserita la seguente:
DICHIARAZIONE A VERBALE
E' istituita una commissione paritetica incaricata di esaminare le problematiche
concernenti la bilateralità e di proporre alle parti le relative soluzioni
entro il 31 dicembre 2003.
In tale ambito, sarà elaborata una proposta di nuovo statuto tipo degli
enti bilaterali del turismo e di regolamento per il funzionamento del sostegno
al reddito.
FINANZIAMENTO
I commi 3 e 4 dell'articolo 20 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono abrogati,
con decorrenza dal 1° gennaio 2004.Il comma 7 dell'articolo 20 del CCNL
Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:
(7) Sulle somme riscosse per il tramite della convenzione in essere tra l'INPS
e le organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la quota di competenza
dell'EBNT è ridotta al dieci per cento, con decorrenza dal 1° gennaio
2004.
Il comma 9 dell'articolo 20 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito
dal seguente:
(9) I contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali del turismo sono riscossi
per il tramite dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi della
convenzione stipulata tra l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL il
1° luglio 2002 e dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002.
Lavoro a tempo parziale
Dopo il comma 5 dell'articolo 65 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito
il seguente:
(6) Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con
sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto
della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.
Il comma 2 dell'articolo 67 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito
dal seguente:
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro
supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione
effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze
organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare
sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
Lavoro a tempo determinato, lavoro temporaneo, lavoro extra
Gli articoli 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del CCNL Turismo 22 gennaio
1999 sono sostituiti dai seguenti:Articolo
(1) Nella lettera di assunzione
sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine
al contratto di lavoro.Articolo
(1) Le parti convengono, nell'ambito della
propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze
che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:- temporanei incrementi
dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di
clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;- impiego
di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;-
adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione
di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione,
controllo di qualità;- supporto tecnico nel campo della prevenzione
e sicurezza sul lavoro;- lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare
ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.
(2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato nelle
ipotesi di cui al presente articolo sarà contenuto in ciascuna unità produttiva
entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione
integrativa, aziendale e/o territoriale:
base di computo n. lavoratori
0 - 4 45 - 9 610 - 25 726 - 35 936 - 50 12oltre 50 20%
Tali limiti si applicano anche ai contratti a tempo determinato di cui all'articolo
. (intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi
dell'anno) nel caso previsto al comma 3 dello stesso articolo.
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto
dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.
Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e
i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal
presente articolo non si applicano alle aziende di stagione.
Articolo
(1) I contratti a tempo determinato instaurati dalle aziende in relazione
alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo
di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque
non oltre i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla
contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Articolo
(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,
che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento
di lavoratori, quali:
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità,
infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra
sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo
pieno a tempo parziale.
(2) L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della
durata della sostituzione.
(3) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare
ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.
Articolo
(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel
corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia.
(2) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,
che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste
nell'elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 luglio
1995, n. 378.
(3) Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, il limite di cui all'articolo
102 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è fissato in tre ore giornaliere.
DICHIARAZIONE A VERBALE
(1) Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate
soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende
di stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione
dei relativi strumenti ed istituti contrattuali attraverso l'istituzione
di una Commissione paritetica per la stagionalità.
(2) Le Parti, inoltre, condividendo l'analisi delle caratteristiche strutturali
dell'impiego nelle aziende di stagione, concordano di elaborare soluzioni condivise
sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale,
da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.
Articolo
(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,
che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa
in determinati periodi dell'anno, quali:- periodi connessi a festività,
religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in
seno ad aziende ad apertura annuale.
(2) Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'articolo
., sarà conferita
una specifica evidenza ai contratti di cui al presente articolo.
(3) In assenza di tali informazioni, si applicheranno ai suddetti contratti
i limiti quantitativi previsti dall'articolo
.
Articolo
(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,
che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore
e/o ad eventi o calamità naturali.
Articolo
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti
attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo
determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA
/ RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni
sindacali stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti
a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione
dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle
aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie
imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di
domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente
articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
(4) All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo
l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione,
avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti
l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente
ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione
sul lavoro.
Articolo
(1) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa
con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli articoli
(stagionalità)
e
. (intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi
dell'anno) hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa
unità produttiva e con la medesima qualifica.
(2) Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data
di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo
a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore
di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla
data di cessazione del rapporto stesso. La eventuale rinuncia da parte del
lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire
all'azienda di provvedere alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i
trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
(3) Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti
pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla
stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare
ulteriori casi di non applicazione.
Articolo
(1) Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato
circa i posti vacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite
anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o
dello stabilimento o presso l'ente bilaterale territoriale competente.
(2) In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente
eventuali richieste presentate dai lavoratori a tempo determinato in forza.
Articolo
(1) Le parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali
del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso
dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata,
per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la
mobilità occupazionale.
Articolo
(1) Come già previsto dal terzo comma dell'articolo 23 della
legge n. 56 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita
l'assunzione di lavoratori extra nei seguenti casi:
- banquetting;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico,
quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie
e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in
porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale
e/o aziendale.
(2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all'Ente
bilaterale con cadenza quadrimestrale, in adempimento delle normative che regolano
la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.
(3) Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro
paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal testo unico 20
giugno 1965, n. 1124.
(4) Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque
precedenza ai lavoratori non occupati.
Articolo
(1) Il ricorso al contratto di fornitura di prestazione di lavoro
temporaneo, ai sensi e per gli effetti del secondo comma, lettera a), dell'articolo
1 della legge n. 196 del 1997, è consentito, oltre che nei casi previsti
dalla legge e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale,
nelle ipotesi di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari
di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili
di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse
da quelle già previste dall'articolo 1, lettera b) della legge n. 230
del 1962;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte
con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso,
per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla
mansione.
(2) In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati
con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di cui alle
lettere a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto entro l'otto per
cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre prestatori di lavoro
temporaneo.
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto
dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi
in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro. Per le aziende di stagione, attesa la
loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo
determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
(4) La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore ad un
mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei
lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di
esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.
Articolo
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti
attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra alla fornitura di lavoro
temporaneo comunica alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza,
alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti
il presente accordo:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula
del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro
i cinque giorni successivi;
b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo conclusi nell'anno precedente, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione
dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle
aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie
imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di
domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente
articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
Articolo
(1) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare
iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori
temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
ORARIO DI LAVORO
Nel capo IV del titolo V del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, sono inseriti i
seguenti articoli:
Articolo
(1) Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto
8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
(2) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare
tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o
inerenti all'organizzazione del lavoro.
Articolo
(1) Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 17 del decreto
8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di lavoro a turni settimanali
o plurisettimanali, qualora il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire,
tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra
successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere
goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno
essere consecutivi.
Dichiarazione a verbale
La dichiarazione a verbale che segue l'articolo 96 del CCNL Turismo 22 gennaio
1999, è sostituita dalla seguente:Le parti convengono di incontrarsi
entro il mese di marzo 2004 al fine di verificare il rapporto tra il decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro e le relative
normative previste dal presente contratto.
Assistenza sanitaria integrativa
Dopo l'articolo 142 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserito il
seguente:
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Articolo
(1) Le parti istituiranno, con criteri di rappresentanza paritetica,
un fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore
turismo, che risponda ai requisiti previsti all'articolo 12, comma 3, lettera
f), legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.
(2) Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire,
entro il termine del 31 ottobre 2003, lo statuto ed il regolamento del fondo
stesso.
(3) A decorrere dal 1° luglio 2004, sono iscritti al fondo i lavoratori
dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con
contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a
trovare applicazione la specifica normativa di cui all'articolo
del presente
contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione
pari a diciotto euro per ciascun iscritto, di cui quindici euro a carico del
datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore.
(4) A decorrere dal 1° luglio 2005, sono iscritti al fondo i lavoratori
dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con
contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a
trovare applicazione la specifica normativa di cui all'articolo
del presente
contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione
pari a dieci euro per ciascun iscritto, di cui otto euro a carico del datore
di lavoro e due euro a carico del lavoratore.
(5) Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a:- per
il personale assunto a tempo pieno, dieci euro mensili per ciascun iscritto,
di cui sette euro a carico del datore di lavoro e tre euro a carico del lavoratore,
con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, sette euro mensili per ciascun
iscritto, di cui cinque euro a carico del datore di lavoro e due euro a carico
del lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
(6) Il contributo di cui al comma 5 è comprensivo di una quota di assistenza
contrattuale di competenza delle rispettive organizzazioni imprenditoriali
nazionali stipulanti il presente contratto, pari al venti per mille del contributo
a carico delle imprese, il quale verrà contabilizzato in una voce specifica.
(7) I contributi sono versati al fondo con la periodicità e le modalità stabilite
dal regolamento.
(8) E' consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto
a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che
il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione,
assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non
lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze
di fine rapporto. L'ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato
ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo pieno e
per i lavoratori a tempo parziale.
(9) Il regolamento del fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie
di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che
per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
Formazione continua
Dopo l'articolo 142 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserito il
seguente:
FORMAZIONE CONTINUA
Articolo
(1) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi
di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale
per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e
servizi (For.Te).
(2) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo
interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del settore
turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica,
di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
RETRIBUZIONE
Il comma 1 dell'articolo 134 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito
dal seguente:
(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde
un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro
il 1° luglio 2005 con le gradualità e le decorrenze sottoindicate:
Inquadramento luglio 2003 dicembre 2003 settembre 2004 luglio 2005
Quadro a 1074.58 1117.33 1160.08 1185.73
Quadro b 959.89 999.39 1038.89 1062.59
1° livello 858.00 895.00 932.00 954.20
2° livello 743.32 777.07 810.82 831.07
3° livello 674.35 706.10 737.85 756.90
4° livello 609.65 639.65 669.65 687.65
5° livello 541.47 569.72 597.97 614.92
6s° livello 502.72 529.72 556.72 572.92
6° livello 488.00 514.75 541.50 557.55
7° livello 426.78 451.78 476.78 491.78
(2) Per le imprese di viaggi e turismo, le parti, in considerazione dell'evoluzione
della dinamica del mercato, degli attuali e futuri scenari nei rapporti intercorrenti
con vettori ed altri fornitori di servizi, che hanno determinato nel triennio
precedente, così come si prevede avvenga anche in futuro, significative
riduzioni dei livelli di remunerazione nei confronti della rete distributiva,
si danno atto e convengono che tali peculiari situazioni rendono indispensabile
prevedere un differimento, rispetto alla tempistica generale, degli aumenti
contrattuali di cui al presente CCNL.
Pertanto, i nuovi valori di paga base nazionale conglobata mensile sono raggiunti
con la seguente gradualità:
Inquadramento luglio 2003 dicembre 2003 dicembre 2004 settembre 2005
Quadro a 1046.08 1117.33 1145.83 1185.73
Quadro b 933.55 999.39 1025.72 1062.59
1° livello 833.34 895.00 919.67 954.20
2° livello 720.82 777.07 799.57 831.07
3° livello 653.19 706.10 727.27 756.90
4° livello 589.65 639.65 659.65 687.65
5° livello 522.63 569.72 588.55 614.92
6s° livello 484.72 529.72 547.72 572.92
6° livello 470.16 514.75 532.58 557.55
7° livello 410.12 451.78 468.45 491.78
Dopo l'articolo 135 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il
seguente:
RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI EXTRA E DI SURROGA
Articolo
(1) La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata
alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per
ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio
e delle condizioni locali.
(2) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco
della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo;
se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore
al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se
invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale
stabile e quello di surroga.
(3) In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni
di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato
ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:
Inquadramento luglio 2003 dicembre 2003 settembre 2004 luglio 2005
4° livello 10.39 10.66 10.94 11.10
5° livello 9.90 10.16 10.43 10.58
6s° livello 9.47 9.72 9.97 10.12
6° livello 9.35 9.60 9.85 10.00
7° livello 8.76 8.99 9.22 9.36
Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti
da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto
nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima
e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.
(4) Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni
temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata
del 20 per cento.
Dopo l'articolo 135 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:
NORMA TRANSITORIA
Articolo ...(1) La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata
con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori
maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94%
dal 1° gennaio 2004 96%
dal 1° gennaio 2005 98%
dal 1° gennaio 2006 100%
Indennità di vacanza contrattuale
L'articolo 177 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - NORMA TRANSITORIA
Articolo
(1) In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, le Parti confermano
che gli importi mensili dell'indennità di vacanza contrattuale erogati
ai lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo nel periodo aprile
2002 - giugno 2003 sono i seguenti.
da aprile 2002 da luglio 2002
Quadro A 7.96 13.26
Quadro B 7.37 12.28
1° livello 6.86 11.44
2° livello 6.27 10.45
3° livello 5.92 9.86
4° livello 5.58 9.30
5° livello 5.23 8.72
6s° livello 5.04 8.39
6° livello 4.96 8.27
7° livello 4.65 7.75
(2) Con lo stesso metodo sono stati determinati gli importi dell'indennità di
vacanza contrattuale dovuti agli apprendisti, ai lavoratori minori ed ai lavoratori
dipendenti delle aziende definite minori dalle parti speciali del CCNL.
(3) Resta inteso che, a decorrere dal mese di luglio 2003, l'indennità di
vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
UNA TANTUM
Dopo l'articolo 134 del CCNl Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:
Articolo
(1) In relazione al periodo 1 gennaio 2002 - 30 giugno 2003 (carenza
contrattuale), a tutto il personale in forza alla data di stipula del presente
contratto - compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro
- che abbia prestato servizio continuato per tutto il suddetto periodo, verrà erogato
un importo una tantum secondo i seguenti importi:
Livelli agosto 2003 gennaio 2004
Quadri A - B 190.00 210.00
Livelli 1- 2- 3 160.00 180.00
Livelli 4- 5 140.00 160.00
Livelli 6S- 6- 7 110.00 130.00
(2) Per i dipendenti delle imprese di viaggio e turismo, le erogazioni di cui
sopra avverranno nei mesi di settembre 2003 e marzo 2004.
(3) Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di
servizio, l'ammontare dell'una tantum è determinato in euro 200, di
cui 94 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2003 e 106 da erogarsi
con il foglio paga del mese di gennaio 2004.
(4) Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione
avverrà con criteri di proporzionalità.
(5) Per i casi di anzianità minore gli importi di cui sopra verranno
erogati pro quota in ragione di diciottesimi.
(6) Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a
retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto.
(7) L'una tantum non verrà erogata al personale assunto con contratto
a termine.
(8) Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo
di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
(9) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle
aziende di ristorazione collettiva.
CHIARIMENTO A VERBALE
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal sesto comma del presente
articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato
per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale,
ai trenta giorni.
Infortunio
Dopo l'articolo 149 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserito il
seguente:
ANTICIPAZIONE INDENNITA' INAIL
Articolo
(1) In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, alle
normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al
lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l'indennità per
inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il rimborso all'Istituto
assicuratore.
(2) Per il recupero della somma erogata, all'atto della denuncia di infortunio
l'azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 70
del decreto presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora l'INAIL
non riconosca il diritto all'indennità o, comunque, non ne rimborsi
l'importo al datore di lavoro, l'anticipazione sarà detratta dalla retribuzione,
ratealmente.
(3) Le Parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal
presente articolo è soggetta all'autorizzazione dell'INAIL. Al fine
di agevolare le relative procedure, le Parti notificheranno all'istituto il
contenuto del presente articolo.
MATERNITA'
Dopo l'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è aggiunto il
seguente:
Articolo
(1) Durante l'astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto,
per un periodo di cinque mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico
dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo
da raggiungere complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione
giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento
del rapporto.
(2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai periodi di astensione
obbligatoria che abbiano inizio dopo il 1° agosto 2003.
VITTO E ALLOGGIO
Al paragrafo E/1 dell'allegato E al CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è aggiunta
la seguente lettera:
d 4) a decorrere dal 1° agosto 2003 il prezzo di cui sopra è determinato
come segue:
un pranzo 0,50
una prima colazione 0,10
un pernottamento 0,60
All'allegato E, alla nota a verbale che segue il paragrafo E/1 è aggiunto
il seguente periodo
:A decorrere dal 1° agosto 2003 eventuali valori del vitto e dell'alloggio
provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 4) della presente
convenzione verranno adeguati nella misura massima di 0,09 per un pranzo,
di 0,01 per una prima colazione e di 0,12 per un pernottamento.
All'allegato E, alla nota a verbale che segue il paragrafo E/2 è aggiunto
il seguente periodo:
A decorrere dal 1° agosto 2003, il prezzo del vitto in atto nelle varie
province è aumentato di 0,09 a pasto.
Parte speciale aziende alberghiere
SFERA DI APPLICAZIONE
Alla sfera di applicazione sono aggiunti: i centri benessere integrati in aziende
alberghiere; i collegi, convitti e residenze universitarie.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti entro il 30 settembre 2003 si incontreranno in apposita commissione
paritetica allo scopo di verificare l'inquadramento dei sommelier. La commissione,
comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il 31 marzo
2004. Dopo l'articolo 214 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono aggiunti
i seguenti
NORME PER GLI OSTELLI
Articolo
(1) Non si applicano ai dipendenti degli ostelli le riduzioni retributive
previste per le aziende minori ai sensi dell'articolo 134, comma 2 e dell'articolo
205 del ccnl turismo 22 gennaio 1999.
NORME PER LE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
Articolo
(1) Ai fini dell'applicazione delle riduzioni retributive previste
per le aziende minori ai sensi dell'articolo 134, comma 2 e dell'articolo
205 del ccnl turismo 22 gennaio 1999, le residenze turistico alberghiere
sono inquadrate a norma della legislazione regionale applicabile.
NORME PER I CENTRI BENESSERE
Articolo
Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica per l'esame
delle problematiche concernenti i Centri benessere, al fine di favorire l'adozione
di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di beauty farm,
fitness, wellness, health through water e similari in seno alle aziende alberghiere.
NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI
Dopo l'articolo 215 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente:
FORMAZIONE
Articolo
(1) Le parti assegnano alla formazione professionale una funzione
strategica orientata a favorire una maggiore e migliore qualificazione tecnico
professionale dei lavoratori e, per tal via, il raggiungimento degli obiettivi
aziendali di efficienza e di qualità del servizio offerto alla clientela.
(2) Per sviluppare tale funzione, le organizzazioni stipulanti promuoveranno
l'organizzazione di iniziative tese a valorizzare le risorse umane mediante
l'addestramento individuale e/o la partecipazione ai corsi di formazione (lingue;
nuove tecnologie; informatica; sicurezza sul lavoro; ecc.) anche avvalendosi
dei servizi offerti dalla rete degli enti bilaterali del turismo.
Dopo l'articolo 215 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserita la
seguente
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano ad attivare una sede di confronto per l'esame delle materie
che influenzano le condizioni di sviluppo del settore. Da tale confronto potrà scaturire
l'adozione di orientamenti condivisi da sottoporre all'esame delle istituzioni,
nonché la proposta di attivare tavoli di concertazione, ai vari livelli.La
classificazione del personale dei porti e degli approdi turistici è modificata
come segue:
QUADRO A- Direttore del porto
QUADRO B- Vice Direttore del porto;
LIVELLO PRIMO- Responsabile tecnico o amministrativo del porto; Nostromo (qualora
al Nostromo siano attribuite anche le mansioni di responsabile tecnico dei
sistemi di sorveglianza e le mansioni di responsabile tecnico dei mezzi nautici
e incarichi di progettazione, lo stesso potrà essere inquadrato al livello
superiore)- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
LIVELLO SECONDO- Capo ufficio tecnico o amministrativo;- Responsabile tecnico
dei sistemi di sorveglianza;- Responsabile tecnico dei mezzi nautici;- Altre
qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO TERZO- Impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore (qualora le
mansioni di sommozzatore siano svolte con carattere di saltuarietà,
lo stesso sarà inquadrato al quarto livello); operaio specializzato
provetto;- Addetto alla torre di controllo;- Altre qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUARTO- Ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all'ormeggiatore
vengano attribuite con carattere di continuità anche le mansioni di
addetto alla torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al terzo
livello); operaio specializzato con cumulo di mansioni; impiegato d'ordine;-
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO QUINTO- Operaio qualificato addetto ai servizi portuali, ivi compresi
quelli di ausilio all'ormeggio in banchina;- Giardiniere;- Altre qualifiche
di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER- Operaio comune addetto ai servizi portuali;- Altre qualifiche
di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO- Operatore unico dei servizi di pulizia;- Altre qualifiche di
valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETTIMO- Inserviente generico;- Altre qualifiche di valore equivalente
non espressamente comprese nella suddetta elencazione.Parte speciale aziende
pubblici esercizi
SFERA DI APPLICAZIONEAlla sfera di applicazione sono aggiunti i parchi a tema.All'articolo
274 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, sono aggiunti i seguenti commi:
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
(2) Le parti entro il 30 settembre 2003 si incontreranno in apposita
commissione paritetica allo scopo di verificare il corretto inquadramento
delle seguenti qualifiche:- dietista;- operatore pluriservizio;- addetto
di cucina di ristorazione a catena;
(3) Per quanto riguarda le ultime due qualifiche, le parti verificheranno se
analoghe qualifiche degli altri comparti del settore turismo siano rapportabili
o meno alle funzioni espletate.
(4) La commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro e non
oltre il 31 marzo 2004.
Dopo l'articolo
del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito il seguente
capo:
SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE
Articolo
(1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione
di alimenti e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti
da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara,
e che questi debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti,
sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di
trasparenza, un'adeguata qualità del servizio, il rispetto degli obblighi
previsti dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale / territoriale
stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di
lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti
retributivi e normativi esistenti ed agli oneri previdenziali conseguenti,
le parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni
nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente
alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali
e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori
interessati, convengono di estendere l'area di applicazione degli articoli
da 326 a 334 alle ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi
rapporti di concessione.
L'articolo 339 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:
INDENNITA' SPECIALE
Articolo
(1) Ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio
alla data del 1° gennaio 2004 che abbiano prestato servizio continuato
nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003, verrà corrisposta,
per 24 mesi consecutivi a partire dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre
2005 una "indennità speciale" pari ai seguenti importi mensili
lordi, ai vari livelli
Quadri A-B 17.00
Livelli 1-2-3 14.00
Livelli 4-5 12.50
Livelli 6s-6-7 10.00
(2) Ai fini di cui sopra si considera servizio continuato, sempre nel periodo
dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003, anche il lavoro prestato presso
le precedenti gestioni nell'esclusivo caso di riassunzione del personale in
base alle norme di cui al presente capo.
(3) Per i casi di anzianità minore, l'importo di cui sopra verrà erogato
in diciottesimi pro quota. Analogamente di procederà per i casi in cui
non sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di contratto.
(4) Per il personale in servizio a tempo parziale l'erogazione avverrà con
criteri di proporzionalità. La suddetta indennità non competerà ai
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. L'indennità speciale,
data la sua natura temporanea, non sarà utile agli effetti del computo
di alcun istituto contrattuale e di legge ivi compreso il trattamento di fine
rapporto. L'erogazione dell'indennità speciale è a carico delle
gestioni in atto alla data del 1° gennaio 2004.
(5) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi
di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno
nel corso del periodo di erogazione, al lavoratore interessato verrà corrisposta
la parte residua; nel caso di cambio di gestione la parte residua verrà corrisposta
dall'azienda subentrante.
CHIARIMENTO A VERBALE
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente
articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato
per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale,
ai trenta giorni.
Dopo l'articolo 334 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserita la seguente:
DICHIARAZIONE A VERBALE
(1) Le parti confermano che per i centri di cottura viene applicata la normativa
dei cambi di gestione.
(2) In sede di confronto settoriale le parti affronteranno la problematica
relativa ai centri di produzione pasti.
Parte speciale imprese di viaggi e turismo
Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 407 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999,
si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che svolgono
prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico
senza il tramite di altre agenzie di viaggi (per via terrestre, marittima
ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.Decorrenza
e durata
L'articolo 175 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:
DECORRENZA E DURATA
Articolo
(1) Le parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito del
protocollo interconfederale del 23 luglio 1993 ed a quanto dallo stesso stabilito
in tema di assetti contrattuali, tenuto conto della particolare situazione
nazionale ed internazionale, convengono di adottare in via eccezionale una
disposizione speciale in ordine alla durata del presente CCNL.
(2) Pertanto, il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente
previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2002 e sarà valido
sino al 31 dicembre 2005, sia per la parte normativa che per la parte retributiva.
(3) Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data
disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno
tre mesi prima della scadenza.
(4) Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche
dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo
accordo di rinnovo.
PIATTAFORMA DELLE RICHIESTE SINDACALI PER IL RINNOVO DEL CCNL
Contratto Nazionale di Lavoro
PREMESSA TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE TITOLO II - RELAZIONI
SINDACALI
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO
TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE TITOLO X- AZIENDE ALBERGHIERE TITOLO XI
- COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI TITOLO XIV
- ALBERGHI DIURNI
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ALLEGATO A - MODULI TIPO CONTRATTI
A TERMINE ALLEGATO B -CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ALLEGATO C - STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO
DEL SETTORE TURISMO ALLEGATO D - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ALLEGATO E -
LAVORO STRAORDINARIO
ALLEGATO F - VITTO E ALLOGGIO ALLEGATO G - MERCATO DEL LAVORO- ALLEGATO H
- LAVORATORI STAGIONALI
ALLEGATO I - STATUTO DEI LAVORATORI ALLEGATO L- DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI
INDIVIDUALI ALLEGATO M - PARITA' UOMO - DONNA
ALLEGATO N - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLEGATO O - PREMIO DI ANZIANITA'
AZIENDE ALBERGHIERE ALLEGATO P - ACCORDO INTERCONFEDERALE COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
Contratto Nazionale di Lavoro Dirigenti di Albergo Sputacchiere Decalogo
del Perfetto Assenteista
Ipotesi di rinnovo del C.C.N.L.del 10/2/99 C.C.N.L. anno 1962 (note per gli
scontenti)
Home page
|